L’articolo 101, comma 5, del Tuir prevede che “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”; il Fisco ritiene che anche una situazione di illiquidità del debitore ancorché seguita da un pignoramento infruttuoso non possa essere ritenuta sufficiente a legittimare la “deduzione del credito non incassato”. Bisogna quindi valutare caso per caso la situazione del debitore perché, anche quando sintomatica di peculiari difficoltà di esazione da parte del soggetto creditore, deve essere rivelatrice “dell’esistenza di una definitiva perdita sui crediti e deve inoltre essere in possesso dei requisiti di certezza e precisione imposti, ai fini delle relativa deducibilità, dalla norma fiscale”;
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